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	<title>R&amp;B Legal</title>
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		<title>Sezioni Unite: le 10 sentenze civili più importanti del 2017</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/12/19/sezioni-unite-le-10-sentenze-civili-piu-importanti-del-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione R&#38;B - Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 09:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="550" height="367" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-550x367.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-550x367.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-980x653.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-768x512.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-1600x1067.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-600x400.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-560x373.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-240x160.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p>1. Pluralità di crediti e frazionamento domanda giudiziale In caso di pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso tra le stesse parti, il creditore dovrà agire in un medesimo unico processo o può proporre più processi separati? Leggi l’articolo completo: https://giuricivile.it/frazionamento-domanda/ 2. La responsabilità dell’appaltatore nelle opere di ristrutturazione La responsabilità dell’appaltatore &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://rblegal.it/2017/12/19/sezioni-unite-le-10-sentenze-civili-piu-importanti-del-2017/">Sezioni Unite: le 10 sentenze civili più importanti del 2017</a> sembra essere il primo su <a href="https://rblegal.it">R&amp;B Legal</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="550" height="367" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-550x367.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-550x367.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-980x653.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-768x512.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-1600x1067.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-600x400.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-560x373.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-240x160.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/12/Corte-di-Cassazione-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div><p><strong><span style="color: #000000;">1. Pluralità di crediti e frazionamento domanda giudiziale</span></strong><br />
 In caso di pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso tra le stesse parti, il creditore dovrà agire in un medesimo unico processo o può proporre più processi separati?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/frazionamento-domanda/">https://giuricivile.it/frazionamento-domanda/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">2. La responsabilità dell’appaltatore nelle opere di ristrutturazione</span></strong><br />
 La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste anche in caso di rovina, pericolo di rovina o gravi difetti a seguito di opere di ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione su immobili preesistenti?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/responsabilita-dellappaltatore-art-1669-cc/">https://giuricivile.it/responsabilita-dellappaltatore-art-1669-cc/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">3. Riproposizione in appello di eccezioni di merito respinte in 1° grado</span></strong><br />
 Come deve essere devoluta al giudice di appello un’eccezione di merito, respinta in primo grado? È necessario l’appello incidentale o è sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/eccezioni-di-merito-respinte-in-primo-grado/">https://giuricivile.it/eccezioni-di-merito-respinte-in-primo-grado/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">4. La mediazione atipica e il diritto alla provvigione dei procacciatori di affari</span></strong><br />
 L’attività del procacciatore d’affari può essere ricondotta nell’ambito della mediazione atipica? Quando è escluso il diritto alla provvigione?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/mediazione-atipica/">https://giuricivile.it/mediazione-atipica/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">5. Il fenomeno dell’usura sopravvenuta</span></strong><br />
 Se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/usura-sopravvenuta-sezioni-unite/">https://giuricivile.it/usura-sopravvenuta-sezioni-unite/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">6. Motivi specifici di appello a pena di inammissibilità ex art. 342 cpc</span></strong><br />
 Quale deve essere il contenuto dell’atto di appello in relazione a quanto affermato dall’art. 342 c.p.c. in materia di motivi specifici di appello a pena di inammissibilità?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/motivi-specifici-appello-inammissibilita-art-342-cpc-sezioni-unite/">https://giuricivile.it/motivi-specifici-appello-inammissibilita-art-342-cpc-sezioni-unite/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">7. La donazione indiretta</span></strong><br />
 Qual è lo strumento utilizzabile per realizzare una donazione indiretta e quale il meccanismo di funzionamento?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/donazione-indiretta-sezioni-unite/">https://giuricivile.it/donazione-indiretta-sezioni-unite/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">8. L’ammissibilità dei cd. “danni punitivi”</span></strong><br />
 I danni punitivi possono trovare riconoscimento nel sistema giuridico italiano o devono considerarsi contrari all’ordine pubblico?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/danni-punitivi-sezioni-unite/">https://giuricivile.it/danni-punitivi-sezioni-unite/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">9. Canone di locazione superiore rispetto a quello stabilito nel contratto</span></strong><br />
 Il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stabiliscono in modo occulto un canone superiore a quello già dichiarato deve considerarsi nullo?</p>
<p>Leggi l’articolo completo:<a href="https://giuricivile.it/patto-canone-locazione-superiore-contratto-sezioni-unite/"> https://giuricivile.it/patto-canone-locazione-superiore-contratto-sezioni-unite/</a></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">10. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360 bis cpc</span></strong><br />
 In presenza della situazione ipotizzata dall’art. 360 bis, comma 1, n° 1, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato?</p>
<p>Leggi l’articolo completo: <a href="https://giuricivile.it/inammissibilita-del-ricorso-per-cassazione/">https://giuricivile.it/inammissibilita-del-ricorso-per-cassazione/</a></p>
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		<title>Avvocati e Bitcoin: oltre la Blockchain con gli Smart Contract</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/11/23/avvocati-bitcoin-oltre-la-blockchain-gli-smart-contract/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione R&#38;B - Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 15:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="550" height="385" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--550x385.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--550x385.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--980x686.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--768x538.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--1600x1120.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--560x392.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--600x420.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--240x168.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/avvocati-bitcoin-2--230x161.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p>La rivoluzione monetaria delle criptovalute e la loro tecnologia rivoluzionerà tutti i settori professionali entro pochi anni Dietro al Bitcoin è presente una struttura sicura che potrebbe cambiare la burocrazia in molte professioni compresa quella dell’avvocato. Sto parlando della Blockchain.La parola Blockchain è ormai di uso comune, se ne sente parlare ovunque. Sui giornali, online, &#8230;</p>
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<p>Dietro al Bitcoin è presente una struttura sicura che potrebbe cambiare la burocrazia in molte professioni compresa quella dell’avvocato. Sto parlando della Blockchain.La parola Blockchain è ormai di uso comune, se ne sente parlare ovunque. Sui giornali, online, discussione sui podcast etc.Questa struttura a blocchi ( traduzione letterale ) è la base della criptovaluta Bitcoin. Moneta virtuale creata da <strong>Satoshi Nakamoto</strong>, nome di fantasia per proteggere la propria incolumità, è entrata nel mondo finanziario oramai da qualche anno. Un ingresso che sta creando non pochi grattacapi alla finanza mondiale.Alcuni pensano che sia una bolla finanziaria che è destinata ad esplodere ciononostante lascia comunque una <strong>eredità tecnologica</strong>. Grazie alla struttura altamente sicura può semplificare di molto i passi burocratici o almeno questa è l’idea.In sostanza è un database <strong>resistente alle manomissioni</strong>, in continuo aumento, dove sono immagazzinate tutte le transazioni.Ogni transazione è un blocco collegato a quello precedente da un marcatore temporale chiamato “hash”. Ogni blocco aggiuntivo verifica e rinforza i blocchi precedenti in modo da formare una catena. Da qui il nome Blockchain.Questo consenso, o verifica, autonomo tra i vari nodi elimina di fatto un <strong>controllore esterno</strong> che ne certifichi la correttezza della transazione stessa. Più è lunga la catena più diventa difficile se non impossibile manipolare le informazioni al suo interno.Un punto a favore di questo sistema è la fiducia che non viene più data ad uno stato è nella sua stabilità oppure ad una banca centrale. Viene posta nella struttura in se. <strong>Una rete decentralizzata e crittografata</strong>.Questo porta tutto il mondo finanziario a destabilizzare la fiducia nascente nel consumatore verso le criptomonete.Creando delle <strong>speculazioni finanziarie</strong> volte a manipolare il mercato facendo in modo da creare malcontento e sfiducia. Ma questa è solo una mia ipotesi.Il sistema Blockchain, la sua struttura, può essere utilizzato fuori dall’arbitro monetario. Ad esempio negli atti notarili come <strong>Notary Chains</strong> o sistemi di protezione della privacy come <strong><a href="https://okturtles.com/">okTurtles</a></strong>. Da queste possibilità nasce la definizione di <strong>Smart Contract, contratto intelligente</strong>. Contratti in auto-verifica che non hanno bisogno di terze parti.Questi possono riorganizzare interi sistemi giuridici basati sui <strong>principi di autonomia ed efficienza</strong>. Sono modelli che possono essere standardizzati come ti mostro nell’immagine sottostante.</p>
<p>Grazie a questa possibilità di decentralizzare anche i contratti si apre la strada al <strong>concetto di cryptoequity</strong>, cioè dei “gettoni” sicuri che assegnano titoli di proprietà su beni fisici o digitali. Questo implica regolamentazioni snelle in quanto si basa unicamente sulla robustezza dell’algoritmo ed relativamente indipendente.Cosa possiamo usare con la cryptoequity? Gettoni di accesso, gettoni di proprietà (anche intellettuale), quote societarie, etc.Una piattaforma nata sulle fondamenta Blockchain, e tra le più promettenti, è <strong>Ethereum</strong>. Una piattaforma universale dove sarà possibile far girare applicazioni come le monete virtuali o gli Smart Contract.Ovviamente questa decentralizzazione si scontra direttamente con la maggioranza dei sistemi legali e finanziari esistenti che sono legati al controllo e all’autorizzazione centralizzata.Facendo dei ragionamenti da futurologo posso dire che questa tecnologia verrà presa in considerazione anche dai mastodontici istituti finanziari che, si pensa, stanno già provvedendo a costruire un loro sistema proprietario. Così da sotterrare il più libero Bitcoin e la sua Blockchain. Quando succederà questo? Presto, molto presto.Seguendo le teorie sulla singolarità tecnologica ( l’intelligenza artificiale di fatto supererà quella biologica umana ) che si basano sullo sviluppo tecnologico negli anni, si può stimare entro i prossimi 30 anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Responsabilità medica: il testo della riforma in Gazzetta</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/09/29/avvocati-responsabilita-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione R&#38;B - Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 09:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="550" height="367" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-550x367.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-550x367.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-980x653.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-768x512.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-1600x1066.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-600x400.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-560x373.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-240x160.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche&#8217; in materia di responsabilita&#8217; professionale degli esercenti le professioni sanitarie&#8221;. Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge di riforma, &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://rblegal.it/2017/09/29/avvocati-responsabilita-medica/">Responsabilità medica: il testo della riforma in Gazzetta</a> sembra essere il primo su <a href="https://rblegal.it">R&amp;B Legal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="550" height="367" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-550x367.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-550x367.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-980x653.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-768x512.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-1600x1066.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-600x400.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-560x373.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-240x160.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/09/medico-legale-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div><p>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la <a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/01/16/responsabilita-medica-il-testo-approvato-dal-senato">Legge 8 marzo 2017, n. 24</a> di riforma della responsabilità medica recante <em>&#8220;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche&#8217; in materia di responsabilita&#8217; professionale degli esercenti le professioni sanitarie&#8221;</em>.</p>
<p>Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge di riforma, che si propone di mettere ordine in uno dei settori più problematici della responsabilità civile e penale, interessato negli ultimi anni da una vastissima produzione giurisprudenziale e dottrinale.</p>
<p><strong>Responsabilità penale del sanitario</strong></p>
<ul>
<li>Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della &#8220;Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario&#8221; (art. 590-sexies c.p.).</li>
<li>In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell&#8217;esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art589">589</a></strong> e <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art590">590</a></strong> c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall&#8217;osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.</li>
<li>Con l&#8217;introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è conseguentemente abrogata la disposizione dell&#8217;art. 3, comma 1, della <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/13/salute-il-testo-coordinato-del-dl-balduzzi-pubblicato-in-gazzetta">Legge n. 189/2012</a></strong> (c.d. Legge Balduzzi), che oggi stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che &#8220;nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica&#8221;.</li>
</ul>
<p><strong>Responsabilità civile della struttura e del sanitario</strong></p>
<p>Importanti novità sono previste in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell&#8217;esercente la professione:</p>
<ul>
<li>viene da un lato sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura che nell&#8217;adempimento della propria obbligazione si avvalga dell&#8217;opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1218">1218</a></strong> e <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/delle-obbligazioni-in-generale#art1228">1228</a></strong> c.c.<br />
 Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell&#8217;ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.</li>
<li>Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell&#8217;orbita dell&#8217;illecito aquiliano: il sanitario infatti risponderà del proprio operato in base all&#8217;<a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/19/dei-fatti-illeciti#art2043"><strong>art. 2043 c.c.</strong></a>, salvo che abbia agito nell&#8217;adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.</li>
<li>La diversa natura &#8211; rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale &#8211; della responsabilità della struttura e del sanitario comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi al diverso regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quanto concerne l&#8217;onere della prova della responsabilità e del danno).</li>
<li>Nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all&#8217;osservanza delle linee guida.</li>
<li>Per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/18/codice-delle-assicurazioni-private-ed-novembre-2014-scarica-gratis-l-ebook">Codice delle Assicurazioni</a></strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Condizione di procedibilità</strong></p>
<p>L&#8217;azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all&#8217;<strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari#art696bis">art. 696 bis c.p.c.</a></strong> o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/11/04/mediazione-civile-il-testo-aggiornato-del-d-lgs-28-2010">D.lgs. n. 28/2010</a></strong> (art. 5, comma 1-bis):</p>
<ul>
<li>l&#8217;improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d&#8217;ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;</li>
<li>in tal caso il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare dinanzi a sé l&#8217;istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero per procedere alla mediazione o (se già iniziata) completarla;</li>
<li>se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni è depositato il ricorso ai sensi dell&#8217;<strong><a href="http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari#art702bis">art. 702-bis c.p.c.</a></strong>;</li>
<li>la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l&#8217;obbligo di formulare l&#8217;offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla;</li>
<li>se la sentenza è favorevole al danneggiato e l&#8217;impresa di assicurazione non ha formulato l&#8217;offerta di risarcimento nell&#8217;ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all&#8217;IVASS;</li>
<li>in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall&#8217;esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.</li>
</ul>
<p><strong>Azione di rivalsa</strong></p>
<div>Sono fissati limiti all&#8217;esercizio dell&#8217;azione di rivalsa nei confronti del sanitario:</p>
<ul>
<li>l&#8217;azione può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave;</li>
<li>se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento, la rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto dopo il risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a di decadenza, entro 1 anno dall&#8217;avvenuto pagamento;</li>
<li>la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l&#8217;impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l&#8217;esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio;</li>
<li>in nessun caso la transazione è opponibile all&#8217;esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.</li>
</ul>
<p><strong>Azione di responsabilità amministrativa</strong></div>
<p>Il pubblico ministero presso la Corte di Conti esercita l&#8217;azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nei confronti del sanitario, quando sia accolta la domanda di risarcimento del danneggiato nei confronti della struttura o del sanitario.</p>
<p>Ai fini della quantificazione del danno si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui il sanitario ha operato. </p>
<p><strong>Obbligo di assicurazione</strong></p>
<p>Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l&#8217;obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d&#8217;opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).</p>
<p>L&#8217;obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.</p>
<p>Resta fermo l&#8217;obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall&#8217;art 3, comma 5, lett. e, del <strong><a href="http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/09/13/manovra-bis-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale">Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138</a></strong>) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell&#8217;adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.</p>
<p>Per garantire efficacia all&#8217;eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un&#8217;adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.</p>
<p>Le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l&#8217;impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.</p>
<p>Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 120 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge previo concerto anche con le associazioni di categoria, dovrà fissare i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative.</p>
<p>La garanzia assicurativa dovrà prevedere l&#8217;operatività temporale estesa anche agli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all&#8217;assicuratore durante la vigenza temporale della polizza. </p>
<p><strong>Azione diretta del soggetto danneggiato</strong></p>
<p>E&#8217; introdotta l&#8217;azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario:</p>
<ul>
<li>nei limiti del massimale non sono opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto ministeriale che dovrà definire i requisiti minimi delle polizze assicurative;</li>
<li>l&#8217;impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l&#8217;assicurato nel rispetto dei requisiti minimi inderogabili stabiliti dal medesimo decreto ministeriale;</li>
<li>è previsto il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l&#8217;impresa di assicurazione e, viceversa, il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l&#8217;impresa di assicurazione del sanitario;</li>
<li>l&#8217;impresa di assicurazione, il sanitario e il danneggiato avranno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro;</li>
<li>l&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell&#8217;azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario.</li>
</ul>
<p>Le disposizioni sull&#8217;azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative.</p>
<p><strong>Perizie e consulenze tecniche nei giudizi civili e penali</strong></p>
<p>L&#8217;incarico di c.t.u. nei giudizi civili e di perito nei giudizi penali in materia di responsabilità medica potrà essere affidato ad un medico specialista in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e non si trovino in posizione di conflitto di interessi nel procedimento stesso o in altri connessi. I c.t.u. dovranno possedere adeguate e comprovate competenze nell&#8217;ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.</p>
<p><strong>Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria</strong></p>
<p>Si prevede l&#8217;istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. </p>
<p>Un apposito regolamento del Ministro della Salute dovrà disciplinare in dettaglio la misura e le modalità di versamento del contributo e le forme di intervento del fondo.</p>
<p><strong>Altre misure</strong></p>
<p>Ulteriori importanti novità riguardano la figura del Garante per il diritto alla salute, l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, e altri interventi per assicurare la trasparenza dei dati e delle attività delle strutture:</p>
<ul>
<li>le regioni e le province autonome possono attribuire le funzioni di <strong>Garante per il diritto alla salute</strong> al <strong>Difensore civico regionale o provinciale</strong>, al quale ogni cittadino, destinatario di prestazioni sanitarie, potrà rivolgersi gratuitamente per segnalare disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria; </li>
<li>presso ciascuna regione è istituito un <strong>Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente</strong>, il quale raccoglie dalle varie strutture sanitarie e sociosanitarie regionali i dati su rischi, eventi avversi e contenzioso, e li trasmette annualmente per via telematica all&#8217;<strong>Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità</strong>;</li>
<li>l’Osservatorio, da istituirsi con decreto del Ministero della Salute entro i prossimi tre mesi, ha il compito di acquisire i dati regionali di cui al punto precedente, individuare idonee misure per prevenire e gestire il rischio sanitario, monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure, curare la formazione e l&#8217;aggiornamento del personale sanitario; con relazione annuale il Ministero riferirà alle Camere circa le attività svolte dall&#8217;Osservatorio;</li>
<li>fermo restando il rispetto della normativa sulla privacy (<strong><a href="http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy">decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</a></strong>), si afferma il principio per cui &#8220;<strong>le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all&#8217;obbligo di trasparenza</strong>&#8220;: 
<ul>
<li>la direzione sanitaria della struttura, in caso di richiesta di accesso da parte degli aventi diritto, deve fornire entro i successivi 7 giorni la documentazione sanitaria del paziente, preferibilmente in formato elettronico; </li>
<li>in ogni caso, eventuali integrazioni alla documentazione devono essere fornite entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta;</li>
<li>le strutture sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell&#8217;ultimo quinquennio, verificati nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (cd. <em>risk management</em>);</li>
<li>infine, con una modifica al regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990), si prevede la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e di disporre la presenza di un medico di loro fiducia.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://rblegal.it/2017/09/29/avvocati-responsabilita-medica/">Responsabilità medica: il testo della riforma in Gazzetta</a> sembra essere il primo su <a href="https://rblegal.it">R&amp;B Legal</a>.</p>
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		<title>Divorzio, Cassazione: criterio per assegno è autosufficienza e non tenore di vita</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/04/20/titolo-del-post-completo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MaMaStudiOs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 16:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="550" height="365" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-550x365.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-550x365.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-980x651.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-768x510.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-1600x1062.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-560x372.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-600x398.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-240x159.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p>Così la Suprema Corte nella sentenza n. 11504/17: &#8220;Mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente&#8221;. Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, &#8220;capacità e possibilità effettive&#8221; di lavoro personale e &#8220;la stabile disponibilità&#8221; di un&#8217;abitazione ROMA &#8211; La Cassazione stabilisce nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell&#8217;indipendenza o &#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://rblegal.it/2017/04/20/titolo-del-post-completo-2/">Divorzio, Cassazione: criterio per assegno è autosufficienza e non tenore di vita</a> sembra essere il primo su <a href="https://rblegal.it">R&amp;B Legal</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="550" height="365" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-550x365.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-550x365.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-980x651.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-768x510.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-1600x1062.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-560x372.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-600x398.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-240x159.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/04/Diritto-di-Famiglia-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div><p><strong>Così la Suprema Corte nella sentenza n. 11504/17: &#8220;Mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente&#8221;. Ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, &#8220;capacità e possibilità effettive&#8221; di lavoro personale e &#8220;la stabile disponibilità&#8221; di un&#8217;abitazione</strong></p>
<p>ROMA &#8211; La Cassazione stabilisce nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell&#8217;indipendenza o autosufficienza economica, non il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l&#8217;assegno divorzile al coniuge che lo richiede. Il matrimonio cessa così di essere &#8220;sistemazione definitiva&#8221;: sposarsi, scrive la Corte, è un &#8220;atto di libertà e autoresponsabilità&#8221;.</p>
<p> Una rivoluzione, a cui la Cassazione è arrivata con la sentenza 11504, depositata oggi, relativa a un divorzio &#8220;eccellente&#8221; tra un ex ministro e un&#8217;imprenditrice. I supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la signora reclamava l&#8217;assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione reddituale e valutato che l&#8217;ex ministro dopo la fine del matrimonio aveva subito una &#8220;contrazione&#8221; dei redditi.</p>
<p> Pronunciandosi sul caso, la Cassazione ha corretto anche la motivazione del verdetto della Corte d&#8217;Appello di Milano: a far perdere all&#8217;ex moglie dell&#8217;ex ministro il diritto all&#8217;assegno non è il fatto che si supponga abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre &#8220;superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva&#8221; perché è &#8220;ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere &#8211; conclude la Cassazione &#8211; che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell&#8217;ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale&#8221;.</p>
<p> La Cassazione entra nella <em>ratio </em>della sentenza 11504 con una apposita nota: &#8220;La Prima sezione civile &#8211; si legge &#8211; ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell&#8217;assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell&#8217;assegno, avente natura assistenziale, l&#8217;indipendenza o autosufficienza economica dell&#8217;ex coniuge che lo richiede&#8221;.</p>
<p> La Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento &#8220;attuale&#8221;: con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, &#8220;il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale&#8221;.</p>
<p> Dunque, secondo i supremi giudici, va individuato un &#8220;parametro diverso&#8221; nel &#8220;raggiungimento dell&#8217;indipendenza economica&#8221; di chi ha richiesto l&#8217;assegno divorzile: &#8220;Se è accertato &#8211; si legge nella sentenza depositata oggi &#8211; che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto&#8221;. I principali indici che la Cassazione individua per valutare l&#8217;indipendenza economica di un ex coniuge sono il &#8220;possesso&#8221; di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le &#8220;capacità e possibilità effettive&#8221; di lavoro personale e &#8220;la stabile disponibilità&#8221; di un&#8217;abitazione.</p>
<p> Gian Ettore Gassani, presidente dell&#8217;associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, non esita a parlare di &#8220;terremoto giursprudenziale&#8221;. &#8220;La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/17, ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione &#8211; scrive Gassani -. La Cassazione ha cambiato il criterio per riconoscere l&#8217;assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio&#8221;. </p>
<p> &#8220;Secondo i giudici &#8211; prosegue il presidente degli avvocati matrimonialisti &#8211; l&#8217;assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l&#8217;assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Diritto all’oblio: che cos’è, perché è importante e come esercitarlo</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/04/20/test-articolo-prova-4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MaMaStudiOs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 16:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="550" height="367" src="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-550x367.jpg" class="attachment-rss-thumb size-rss-thumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-550x367.jpg 550w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-980x654.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-768x513.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-1600x1068.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-450x300.jpg 450w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-600x400.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-560x374.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-240x160.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/05/1391444860_144149793-230x153.jpg 230w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" /></div>
<p>Il diritto all’oblio è il diritto dell’individuo ad essere dimenticato e mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico. Ecco come fare per far valere un diritto che attiene a una sfera intangibile di intimità e riserbo Frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali (in Europa ha assunto grande &#8230;</p>
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<p>Frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali (in Europa ha assunto grande rilevanza il caso “Google Spain – Corte di Giustizia 13 maggio 2014” mentre  in Italia assumono rilevanza alcune decisioni della Suprema Corte come Cass., 9/4/1998, n. 3679; Cass., 25/6/2004, n. 11864 e da ultimo Cass., 05/04/2012, n. 5525; Cass., 24/062016, n. 13161) e principalmente delle Autorità Garanti europee <strong>il diritto all’oblio è da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato</strong>; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico.</p>
<p>Come fondamento normativo del diritto all’oblio, il Codice della Privacy prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati (art. 11 d.lgs. n. 196/2003). <strong>Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi</strong>, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).</p>
<p>Inoltre il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali riconosce il diritto all’oblio all’art. 17 dove viene sancito che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e <strong>titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinati presupposti</strong>.</p>
<p>Il diritto all’oblio si colloca, quindi, nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all’identità personale che può essere definito come l’interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell’attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l’interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.</p>
<p>Il diritto all’identità personale è relativo alla tutela dell’immagine pubblica della persona, o comunque dell’immagine di sé che il soggetto intende proiettare nel mercato delle relazioni sociali (intendendo immagine in senso metaforico), mentre <strong>il diritto all’oblio attiene alla protezione di una sfera intangibile di intimità e riserbo dell’individuo, da mettere al riparo da intrusioni altrui.</strong></p>
<p>Strettamente correlata alla propria identità personale, l’identità digitale viene a declinarsi quale interesse della persona alla non manipolabilità di quanto rappresentato virtualmente.</p>
<p><strong>Come Rodotà ha affermato “Noi siamo i nostri dati”</strong>. Su Internet, le sfumature dei diritti della personalità risultano affievolite e diventano evidenti le affinità che vengono a crearsi tra diritto alla protezione della identità personale, diritto alla riservatezza e diritto alla protezione dei dati personali essendo quest’ultimo principalmente finalizzato alla tutela dei primi due. In questo contesto, ossia quello di internet e dei dati, il diritto all’oblio viene ad evolversi ed ad essere strumentale alla protezione dei propri dati personali in una prospettiva fortemente dinamica che ha come suo epicentro l’identità della persona. Dapprima inteso come al “diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all’accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo” ed attinente per lo più alle ragioni della riservatezza, nel mondo del cyberspazio, viene a declinarsi come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali qualora essi siano stati trattati in violazione di legge, non siano più pertinenti o non più necessari rispetto le finalità per cui sono stati raccolti. <strong>Su internet non si tratta più necessariamente di una ripubblicazione dell’informazione, piuttosto di una permanenza della stessa</strong>. Non si tratta di una notizia o di una foto ripubblicate, bensì di una notizia o di una foto che permangono sempre accessibili. Non si tratta di un evento che si ripropone all’attenzione del pubblico, bensì di un evento che potenzialmente non è mai uscito dall’attenzione del medesimo.</p>
<p>La presenza di un continuum temporale rende necessario una riqualificazione del diritto all’oblio. E’ per questo ordine di motivi che alcuni autori parlano di una seconda accezione del diritto all’oblio trovando le sue fondamenta all’interno del diritto all’identità personale inteso quale diritto ad esercitare una forma di controllo sulla propria immagine sociale e che può giungere fino a pretendere che alcuni eventi siano dimenticati perché non più attinenti alla propria persona.</p>
<p><strong>Il problema del diritto all’oblio nasce storicamente in rapporto all’esercizio del diritto di  cronaca giornalistica.</strong></p>
<p>Presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è <strong>l’interesse pubblico</strong> alla notizia. La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione del fatto. Se viene scoperto un giro di corruzione, è possibile che la notizia debba essere data a più riprese, secondo gli sviluppi graduali della vicenda. Il pubblico dovrà conoscere i soggetti coinvolti nella vicenda, la loro posizione istituzionale, in cosa consistevano i “favori” eseguiti in cambio di denaro, le conseguenze del giro di corruzione sul funzionamento dell’istituzione interessata e sulla pelle dei cittadini onesti, etc. Poi, potranno seguire dibattiti sulla vicenda. Insomma, la diffusione della notizia dovrà necessariamente <strong>perdurare</strong> nel tempo. Ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato con completezza, cessa l’interesse pubblico in quanto la collettività ha ormai <strong>acquisito</strong> il fatto. Non vi è più una notizia. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Non solo inutile per la collettività, ma anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda. Qui la reputazione dei soggetti subirebbe una ulteriore lesione. E se la lesione è inizialmente giustificata dall’esigenza di informare il pubblico su fatti nuovi, non lo è più dopo che la notizia risulta ampiamente acquisita. A partire dalla sua completa acquisizione, sorgono i presupposti del <strong>diritto all’oblio</strong>.</p>
<p>Il diritto all’oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.</p>
<p><strong>Ma come è possibile esercitare il diritto all’oblio?</strong></p>
<p>La prima strada che può percorrere chi ritenga di avere subito pregiudizi dalla pubblicazione di contenuti in rete in violazione del diritto all’oblio è sicuramente la più semplice e in teoria quella di più facile risoluzione. Difatti <strong>occorre rivolgersi all’amministratore del sito che ha pubblicato la notizia e chiederne la rimozione</strong>. Questo può eliminare i tag che permettono l’indicizzazione della notizia, eliminare la notizia, eliminare i nomi dalla notizia.</p>
<p>Basterebbe, quindi, inoltrare una diffida al gestore del sito facendo leva sul suo senso di responsabilità, ma come si è avuto modo di vedere ultimamente, anche sulla base di più recenti pronunce della giurisprudenza comunitaria, l’amministratore di un sito tende ad essere deresponsabilizzato a danno dei provider che assumono sempre più responsabilità, anche per il solo fatto di gestire i relativi  motori di ricerca.</p>
<p><strong>Nel caso, quindi, l’amministratore della testata/sito non provveda, sulla base di quanto sostenuto in merito alla responsabilità del provider si può chiedere a quest’ultimo di rimuovere le informazioni ritenute lesive</strong> ed in effetti Google (come in seguito anche altri provider) ha già previsto uno specifico servizio di rimozione.</p>
<p>Inoltre, al fine di ottenere una tutela immediata l’interessato, nel caso di violazione del diritto all’oblio, può rivolgersi all’Autorità Garante mediante uno dei rimedi amministrativi previsti dagli artt. 141  e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p><strong>Altra soluzione che consente di ottenere una tutela rapida ed efficace nel caso di violazione di diritto all’oblio è il ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile</strong> che disciplina una specifica tutela d’urgenza, ossia con tempi relativamente brevi rispetto al processo ordinario.</p>
<p>Naturalmente la violazione in materia di protezione dei dati personali può comportare come conseguenze, al di là delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa, anche la configurazione di una responsabilità civile a carico del titolare o responsabile del trattamento con conseguente risarcimento dei danni. La medesima situazione si prospetta nel caso di violazione di diritto all’oblio.</p>
<p>In tale sede rileva, quindi, il danno alla persona in tutte le sue accezioni. Difatti il danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano.</p>
<p>Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all’onore, alla riservatezza, ecc. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria.</p>
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		<title>Come Scegliere la Bandiera di Stato del Vostro Yacht</title>
		<link>https://rblegal.it/2017/08/09/test-articolo-prova-2-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione MaMaStudiOs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 10:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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<p>Una delle più importanti decisioni che i proprietari di yacht  devono fare è scegliere uno Stato di bandiera (cioè paese di registro), perché questa decisione avrà un impatto sulle tasse, privacy, l’esposizione alla responsabilità e libertà di viaggiare. In generale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge e gli standard di costruzione, gli &#8230;</p>
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<p>A causa dei rari costi proibitivi di funzionamento di uno yacht, i programmi di investimento barche sono un’opzione attraente e sono progettati per aiutare a ridurre i costi operativi e di mantenere la nave in condizioni di sicurezza. La società di gestione barche si occupa di questioni assicurative, Dockage e di manutenzione, che possono ridurre i costi operativi annuali di ben il 70%. Inoltre, i motori e gli altri sistemi sono utilizzati più spesso e questo aumenta la loro durata di vita.</p>
<p>Navigando con una determinata bandiera può essere una decisione complessa che coinvolge la conoscenza del diritto marittimo internazionale, quindi è meglio consultare un avvocato specializzato in questo. Lo Stato di bandiera è autorizzato ad applicare le disposizioni per il controllo periodico, la certificazione, la prevenzione dell’inquinamento e il numero di giorni all’anno che la nave ha bisogno di ormeggiare nel suo luogo di residenza.</p>
<p>Un buon posto per iniziare la ricerca di un paese bandiera è la Lista Bianca mantenuta dal memorandum d’intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato (Paris MOU). Le bandiere di questa lista hanno una forte performance nei settori della sicurezza e della tutela dell’ambiente e sono soggette a un minor numero di ispezioni dei funzionari portuali. Il Protocollo di Parigi mantiene anche liste Grigie e Nere, dove il rischio di detenzioni delle nave è più alto.</p>
<p>Per motivi legati alla sicurezza e tasse molti proprietari scelgono le Isole Cayman, un territorio britannico d’oltremare nei Caraibi occidentali. La bandiera del Cayman, noto come “Red Ensign” è la più popolare tra i grandi yacht. Altri paesi aventi il Red Ensign e che offrono simili vantaggi fiscali sono Bermuda, Anguilla, Isole Vergini britanniche, Gibilterra e l’Isola di Man. In sostanza, questi paesi offrono diversi vantaggi per i proprietari della barca, come bassi costi di registrazione, procedure burocratiche semplificate e, in alcuni casi, senza tasse. Questo è particolarmente utile per i residenti dell’Unione Europea, che possono registrare uno yacht sotto bandiera non UE e operare in una “struttura di temporanea importazione” per 18 mesi senza pagare le tasse o le tasse doganali. Il proprietario può riapplicare dopo che i 18 mesi sono scaduti.</p>
<p>Si stima che circa l’80% del totale dei grandi yacht sono attualmente registrati in Territori britannici d’oltremare, in particolare le Isole Cayman e Gibilterra. Secondo la Società Edmiston Company, società di intermediazione e gestione, la decisione di registrare un yacht in uno di questi paesi è in gran parte a causa del loro prestigio, standard elevati e l’adesione al Codice Commerciale di Grandi Yacht, la disponibilità di un gran numero di ispettori qualificati, la protezione della legge marittima Britannica, i servizi consolari e la riservatezza commerciale e la marina.</p>
<p>Le Isole Marshall, Malta e Liberia sono anch’esse opzioni popolari per grandi yacht, con sistemi di costruzione, di controllo e di disciplina in modo che lo rendono più facile il possesso e la gestione dei grandi yacht. D’altra parte, la bandiera degli Stati Uniti non è stata richiesta da proprietari di yacht a causa dei regolamenti gravosi e numerosi requisiti che lo rendono molto difficile per qualsiasi nave da registrare.</p>
<p>Considerando tutto quanto sopra menzionato, qui ci sono i quattro paesi migliori per la registrazione dello yacht:</p>
<ol>
<li><span style="color: #b0690c;"><strong>Isole Cayman</strong></span></li>
</ol>
<p>Rinomata per le sue acque cristalline e splendide spiagge di sabbia bianca, le Isole Cayman sono un territorio d’oltremare britannico nel Mar dei Caraibi, a sud di Cuba. Con una popolazione di soli 57.000 persone, il territorio è costituito da tre isole: Gran Cayman, Little Cayman e Cayman Brac. Le isole sono il quinto più grande centro finanziario del mondo e i suoi abitanti hanno il più alto tenore di vita in tutta la regione dei Caraibi. Le leggi sulla privacy delle banche e la mancanza di imposte sul reddito rendono il luogo più popolare per costituire società e filiali. Navigando sotto il prestigioso Red Ensign significa che gli yacht registrati nelle Isole Cayman possono godere dei privilegi della bandiera britannica. Altre opzioni buone sono Jersey, Isola di Man, Bermuda, Gibilterra, Anguilla e le Isole Vergini Britanniche.</p>
<ol start="2">
<li><span style="color: #b0690c;"><strong>Isole Marshall</strong></span></li>
</ol>
<p>Questa è una repubblica presidenziale in libera associazione con gli Stati Uniti, che fornisce difesa e sovvenzioni. A causa di questo fatto, il registro yacht in questa regione è cresciuto fino a diventare il terzo più grande del mondo. Il numero di yacht di lusso a vela sotto la bandiera Marshallese quasi rivaleggia con quella nelle Isole Cayman. I proprietari di yacht hanno la possibilità di registrare uno yacht privato per un anno o per un programma triennale. Gli yacht privati qualificati sono autorizzati a noleggiare nelle Isole Marshall fino a 84 giorni all’anno e sono sottoposti a indagini dettagliate per salvataggio, sicurezza e antincendio. Un certificato di minima dotazione di sicurezza è necessario quando si noleggia. Un altro vantaggio è che gli yacht possono essere registrati, mentre sono ancora in costruzione e possono ottenere un Permesso di Crociera degli Stati Uniti. Tutti gli yacht commerciali registrati nelle Isole Marshall sono idonei al noleggio in Europa</p>
<ol start="3">
<li><span style="color: #b0690c;"><strong>Liberia</strong></span></li>
</ol>
<p>La prima e la più antica repubblica dell’Africa è stata fondata da schiavi liberi dell’America che si sono reinsediati qui nel corso del XIX secolo. Liberia è uno dei primi paesi esentasse in tutto il mondo, con un semplice e veloce processo di registrazione della nave. Il Registro Liberiano – il secondo più grande al mondo – comprende oltre 3900 navi. Si tratta di un’importante fonte di reddito per il paese, generando all’incirca $ 18 milioni all’anno. Non ci sono restrizioni sulla nazionalità dell’equipaggio o per paese di costruzione e il MOU di Parigi tiene Liberia nella sua Lista Bianca.</p>
<ol start="4">
<li><span style="color: #b0690c;"><strong>Malta</strong></span></li>
</ol>
<p>La piccola isola nazione di Malta ha una lunga tradizione marittima grazie alla sua posizione strategica e porti naturali. I costi di registrazione bassi e la rispettabilità di questo paese ha portato il più grande registro nave in Europa, pienamente compatibile con la normativa comunitaria. Le navi possono essere registrate a nome di società o cittadini, a prescindere dalla nazionalità e non ci sono restrizioni per quanto riguarda la nazionalità dell’equipaggio, la vendita o il commercio. Ai proprietari di grandi yacht sono offerti incentivi interessanti, come un trattamento preferenziale in alcuni porti. Inoltre, gli yacht commerciali non pagano le tasse su nessun reddito generato dalle loro attività e sono esenti da IVA.</p>
<p>Come abbiamo accennato in precedenza, ci sono molti paesi che offrono una buona protezione, le tasse basse e la privacy e scegliere quello giusto dipende dalla particolare esigenze di ogni proprietario. <strong><span style="color: #b0690c;">Consultare uno studio professionale specializzato in yacht di registrazione  vi farà risparmiare molta fatica e vi aiuterà a trovare la soluzione migliore</span></strong>.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-191" src="http://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht.jpg" alt="" width="2048" height="1152" srcset="https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht.jpg 2048w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-980x551.jpg 980w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-768x432.jpg 768w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-1600x900.jpg 1600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-560x315.jpg 560w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-600x338.jpg 600w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-240x135.jpg 240w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-230x129.jpg 230w, https://rblegal.it/_mamawp/wp-content/uploads/2017/08/bandiera-yacht-550x309.jpg 550w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
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